In un mercato del lavoro sempre più competitivo, attrarre e trattenere i talenti richiede soluzioni che vadano oltre il semplice aumento in busta paga. La recente Risposta a interpello n. 41/2026 dell’Agenzia delle Entrate ha aperto una possibilità per le imprese italiane: l’assegnazione di e-bike aziendali (biciclette a pedalata assistita) ai dipendenti come strumento di welfare aziendale totalmente esentasse.
Perché l’e-bike non è un’auto (e perché è un vantaggio fiscale)
Dal punto di vista normativo, le e-bike con potenza fino a 0,25 kW sono classificate come velocipedi e non come “veicoli a motore”. Questa distinzione, apparentemente tecnica, genera vantaggi fiscali per l’impresa:
- deducibilità integrale: a differenza delle auto aziendali, i costi di leasing delle e-bike sono integralmente deducibili per l’impresa, senza i limiti previsti dall’art. 164 del TUIR. Questa deducibilità piena è garantita solo se il piano è fondato su un obbligo negoziale (contratto collettivo, accordo aziendale o regolamento). In assenza di tale base, il welfare è considerato volontario e la deduzione è limitata al 5‰ delle spese per lavoro dipendente ex art. 100, comma 1, TUIR;
- zero fringe benefit: se inserite in un piano di welfare standardizzato, le e-bike non concorrono alla formazione del reddito del dipendente.
Il segreto dell’esenzione: il “piano standardizzato”
Perché il beneficio sia totalmente escluso sia dall’IRPEF che dai contributi INPS, l’Agenzia delle Entrate pone una condizione rigida: il piano deve essere standardizzato.
Requisiti fondamentali:
- l’azienda deve offrire un modello predefinito alla generalità o a categorie di dipendenti
- niente personalizzazioni: se il dipendente può scegliere accessori, colori o modelli superiori pagando la differenza, il castello fiscale crolla e il valore diventa tassabile
- l’unica libertà concessa al lavoratore è decidere se aderire o meno all’offerta e il momento di utilizzo del mezzo
Convenienza: e-bike vs bonus in denaro
Per capire la convenienza del welfare in natura rispetto al premio monetario, vale la pena costruire un esempio concreto. Prendiamo un dipendente con reddito imponibile di €30.000 a cui l’azienda vuole riconoscere 2.000 € di valore aggiuntivo.
Se la scelta ricade sul premio in denaro, l’azienda deve considerare che a quei 2.000 € lordi si aggiungono i contributi previdenziali a carico del datore (aliquota INPS intorno al 23,81%), portando il costo effettivo a circa 2.476 €. Dal lato del dipendente, la busta paga non recapita l’intero importo: circa 184 € vanno all’INPS (9,19%) e altri 673 € circa all’IRPEF (applicando l’aliquota marginale del 35% più le addizionali regionali e comunali di circa il 2%). Il netto percepito si attesta quindi intorno a 1.143 €.
Lo scenario cambia radicalmente se l’azienda sceglie di erogare la stessa somma sotto forma di e-bike inserita in un piano welfare con base negoziale: il costo aziendale rimane €2.000, interamente deducibili, e il dipendente riceve il bene per l’intero valore, senza alcuna trattenuta. Il vantaggio combinato — minor costo per l’azienda e maggior valore percepito dal lavoratore — supera gli 850 € rispetto all’alternativa monetaria.
È opportuno però considerare un elemento correttivo: se le biciclette sono acquisite tramite leasing, l’IVA al 22% sui canoni risulta generalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, configurandosi come un costo aggiuntivo che va sottratto dal risparmio complessivo. Infine, il beneficio fiscale del welfare tende ad ampliarsi per i lavoratori con redditi più elevati: chi si trova nello scaglione IRPEF al 43% ottiene un vantaggio comparativo ancora più significativo rispetto al premio in denaro.