La Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 8555 del 27 marzo 2019 ha chiarito che la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata, nel caso specifico oggetto della sentenza della procedura di definizione delle liti pendenti, “integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.