E' insufficiente, ai fini dell'agevolazione, che l'ente produca una mera dichiarazione sulla destinazione del bene.
La Ctr Sicilia ha stabilito che l’esenzione Ici per gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici è subordinata a un requisito soggettivo, per cui l'ente non deve avere come oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale, e a uno oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate.
Questo il contenuto della sentenza n. 7549, depositata il 6 settembre 2021.