La determinazione del reddito delle persone fisiche – ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro – dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27811). 
L'allegazione di elementi indicativi di capacità contributiva accertati mediante redditometro costituisce, pertanto, circostanza tale da comportare l'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione 5 Civile, con l'Ordinanza n. 22137 del 3 agosto 2021.