Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 642/1972 l’imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno.
Con Provvedimento del 20 ottobre l’Agenzia delle Entrate aggiorna le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo rilasciato dagli intermediari (Allegato A), al fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica.
Aggiornati anche i requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l’Agenzia delle entrate (Allegato B), uniformandoli alle specifiche e agli standard tecnologici e di sicurezza dei nuovi dispositivi.
Il provvedimento pubblicato uniforma la disciplina di riferimento sostituendo integralmente quanto stabilito con i precedenti provvedimenti del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015.