Con provvedimento del 15 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

A partire dal 4 ottobre, e fino al prossimo 4 novembre, gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno presentare la domanda per accedere al credito d’imposta introdotto dal decreto “Sostegni-bis”. 

La comunicazione potrà essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario entro il 4 novembre, sia tramite il servizio web presente nell’area riservata del sito delle Entrate, sia tramite i tradizionali canali telematici dell’Agenzia. 

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia. Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni l’Agenzia Entrate renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.