Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, modificando il Decreto 14 marzo 1998, dà attuazione alle disposizioni dettate dall’articolo 29-bis del decreto “Semplificazioni” (Dl n. 76/2020).

Viene infatti disposto che le persone con disabilità, ai fini dell’applicazione dei benefici previsti (aliquota Iva al 4% sulle cessioni degli ausili tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap), possano produrre, al momento dell’acquisto, solo la copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, senza la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza.