Con la Risposta n. 285/2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’assoggettamento dei contribuenti in Regime Forfetario alla cosiddetta “Tassa Etica”, l’addizionale del 25% sui redditi derivanti da attività specifiche (es. produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza).

Il parere dirime i dubbi sollevati da un contribuente, il quale riteneva sussistesse un vuoto normativo (vacatio legis) e un’oggettiva impossibilità di calcolo e versamento.

Nella sua risposta l’Agenzia ha chiarito che l’imposta sostitutiva del Regime Forfetario (15%) sostituisce specificamente IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. La “Tassa Etica”, definita come “addizionale alle imposte sul reddito” e configurata come un inasprimento dell’IRPEF/IRES, non rientra nell’elenco delle imposte sostituite dal regime agevolato. Pertanto, essa si aggiunge all’imposta sostitutiva dovuta dal forfetario.

La base imponibile della Tassa Etica non va determinata analiticamente, ma segue la logica forfetaria. Il contribuente deve quindi:

  1. individuare i ricavi o compensi specifici derivanti dalle attività soggette a Tassa Etica
  2. applicare a tale importo il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO (lo stesso usato per il calcolo del reddito forfetario).

Sull’importo così determinato (la base imponibile forfetaria della Tassa Etica), si applica l’aliquota addizionale del 25%

L’importo della base imponibile e della tassa dovuta deve essere indicato nel Modello Redditi PF, Quadro RQ, Sezione XII (rigo RQ49).

L’Agenzia conferma l’utilizzo dei codici già previsti per l’addizionale IRPEF (Risoluzione 107/E/2009), ossia:

  • 4003 (Acconto prima rata)
  • 4004 (Acconto seconda rata o unica soluzione)
  • 4005 (Saldo)

Le scadenze di versamento (acconti e saldo) sono le medesime previste per l’imposta sui redditi e, quindi, per l’imposta sostitutiva dei forfetari.