I contributi di assistenza sanitaria versati in conformità a disposizioni del CCNL dal datore di lavoro ad un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, indipendentemente dalla eventuale assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura assicurativa.
A fornire il chiarimento l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello di consulenza giuridica n. 2 del 26 gennaio.
Il chiarimento trae origine da un interpello presentato dalle associazioni nazionali di categoria in relazione al rinnovo del CCNL dell’industria, che nel 2024 ha introdotto un sistema di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti. Il contratto prevede un contributo interamente a carico del datore di lavoro, pari a 16,50 euro mensili (per un importo di 198 euro annui) per ciascun lavoratore.
Il versamento del contributo è subordinato al raggiungimento di una soglia minima di giorni lavorati: solo al superamento di tale requisito matura il diritto alla copertura sanitaria annuale, attivata per l’anno successivo.
Le associazioni hanno evidenziato che, a fronte di polizze con validità annuale, il rapporto di lavoro può risultare discontinuo, alternando periodi di attività a fasi di inattività in cui il rapporto si estingue, con liquidazione del Tfr e delle altre competenze.