Nelle prime settimane dell’anno è importante verificare tutte le eventuali procedure concorsuali nelle quali potrebbe essere incorso uno o più clienti nell’anno precedente.

Ricordiamo infatti che:

  • mentre per le procedure pendenti precedentemente al 26 maggio 2021, è ancora necessario attendere l’accertamento definitivo dell’infruttuosità, come avviene al momento della formazione definitiva dello stato passivo,
  • per le procedure concorsuali aperte dopo il 26 maggio 2021 le note di variazione IVA possono essere emesse a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale, recuperando così fin da subito l’IVA relativa a operazioni non incassate.

In particolare, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il diritto al recupero dell’IVA, tuttavia, è regolato anche dall’articolo 19, comma 1, dello stesso decreto, secondo cui la detrazione deve essere esercitata «al più tardi con la dichiarazione IVA dell’anno in cui il diritto è sorto».

Esempio:

Alfa S.r.l. ha emesso nel 2023 una fattura di 100.000 euro + IVA nei confronti di Beta s.n.c..

Il 28 settembre 2025 viene emessa la sentenza di liquidazione giudiziale di Beta s.n.c.. A decorrere dal 28 settembre 2025 Alfa S.r.l. può emettere nota di variazione per recuperare 22.000 euro di credito IVA. Può farlo:

  • nelle liquidazioni IVA mensili/trimestrali del 2025, oppure
  • entro il 30 aprile 2026, attraverso la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025.

Decorsi questi termini, si rischia la decadenza dal diritto al recupero dell’IVA.