Con la Circolare n. 37 del 17 ottobre 2022 l’ADM ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione prevista dal Dlgs n. 504/1995 (art. 52, comma 3, lettera a), che stabilisce che è esente dall’accisa l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità.

Nel documento l’ADM chiarisce che se l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, il semplice inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non rappresenta un elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel perimetro dell’agevolazione, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell’operatività della centrale di produzione.
L’energia elettrica autoprodotta o prelevata dalla rete impiegata nello svolgimento dell’attività di ricarica in questione dovrà quindi essere assoggettata all’aliquota d’accisa “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”.
L’esenzione, invece, sarà applicabile per l’energia elettrica impiegata per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW.

Quanto all’eventualità che le infrastrutture in questione vengano installate nelle proprie sedi operative da società esercenti reti di trasporto e distribuzione, l’ADM evidenzia che possono beneficiare dell’esenzione solo i consumi relativi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, come quelli afferenti le stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico.