Con Risposta n. 89 dell’11 aprile l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni offerti in omaggio dal datore di lavoro ai dipendenti con l’intento di promuovere l’immagine aziendale, per quanto “utili” alla strategia aziendale, soddisfano, in concreto, un’esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Pertanto, gli stessi non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
Conseguentemente, se il loro valore supera il limite previsto dal Tuir, pari a 258,23 euro, concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef.