Con Risposta n. 244 del 16 settembre l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul caso di un appartenente alle Forze dell’ordine che ha effettuato lavori di ristrutturazione su un immobile acquistato come “prima casa”, senza però trasferirvi la residenza.
L’interpello verteva sulla possibilità di beneficiare della detrazione per ristrutturazioni edilizie nella misura del 50%, prevista dalla legge di bilancio 2025 per gli interventi effettuati sull’“abitazione principale”, o se, al contrario, fosse applicabile l’aliquota ordinaria ridotta (36%).
L’Agenzia ha chiarito che la normativa non prevede deroghe specifiche per il personale delle Forze armate o di polizia: per accedere all’aliquota maggiorata del 50% è quindi necessario che l’immobile sia effettivamente adibito ad abitazione principale, ossia la dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari.
In assenza di questo requisito, la detrazione resta nella misura ordinaria prevista per il 2025.