Con il Provvedimento del 10 novembre l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i contribuenti che hanno presentato la domanda per l’accesso al credito d’imposta previsto per le spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari quindi al 30% delle spese comunicate. Il totale degli importi richiesti, infatti, è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziate, dunque chi ha fatto domanda potrà beneficiare dell'intero credito richiesto.

Gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure in compensazione, tramite modello F24. In quest'ultimo caso il modello dovrà essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate utilizzando il codice tributo che sarà istituito con un’apposita risoluzione dell’Agenzia.

Ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta fruibile accedendo al proprio cassetto fiscale dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.