L’obbligo di pagamento del canone TV scaturisce dalla detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni e prescinde dall’uso o dal non uso che di esso si faccia.
Sulla base di tale principio, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, precisando che contribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell’inidoneità dell’apparecchio a ricevere trasmissioni televisive, in quanto la debenza del canone non è esclusa dal non uso dell’apparecchio. Non rilevano, quindi, ai fini fiscali, le dichiarazioni per le quali l’apparecchio presente in una clinica privata sia adibito esclusivamente ad un uso diverso, particolare e limitato.