La recente pronuncia della Cassazione (Sentenza n. 5638 del 12 marzo 2026) ha stabilito che il professionista che si limita a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi di una società, senza averle materialmente redatte, può essere sanzionato per concorso nelle violazioni tributarie del cliente se è anche tenutario della contabilità. 
In pratica, anche quando il commercialista non ha materialmente commesso la violazione, non ha redatto la dichiarazione infedele e non ha tratto alcun vantaggio personale, la sua responsabilità viene comunque riconosciuta se ha accesso alla contabilità.

La sentenza ha suscitato preoccupazione e critiche tra i professionisti che si occupano della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali per conto dei clienti, perché amplia in modo significativo i confini della responsabilità.

Per il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, si tratta di un segnale preoccupante, che richiede “un urgente intervento legislativo che chiarisca i confini della responsabilità professionale del consulente tributario, distinguendo nettamente tra:

  • chi redige materialmente le dichiarazioni e risponde della loro correttezza;
  • chi si limita alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte da altri e risponde solo di evidenti e macroscopiche irregolarità immediatamente percepibili;
  • chi concorre effettivamente e consapevolmente nell’evasione del cliente traendone vantaggio personale.”

“Fino a quando questo non avverrà”, spiega de Nuccio, “i commercialisti italiani continueranno a essere i capri espiatori di un sistema fiscale che, invece di perseguire gli evasori, preferisce colpire chi cerca di aiutare i contribuenti a orientarsi nel labirinto normativo tributario.”.