Con la Sentenza n. 9180, depositata il 10 marzo 2026, la Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, si è pronunciata sul delitto di peculato commesso mediante bonifici effettuati con il sistema di home banking.
Secondo i giudici il luogo di perfezionamento del delitto, quando esso riguarda somme di denaro di cui il delegato alla vendita in procedure di esecuzione immobiliare si è appropriato, disponendone l’accredito sul proprio conto corrente mediante bonifici effettuati con il sistema “home banking”, coincide con il luogo in cui si trova il conto corrente destinatario dei bonifici. In quel momento, infatti, si realizza il mutamento del titolo della disponibilità del denaro, attribuendo al delegato la diversa destinazione delle somme.