Nella Circolare n. 9/E del 24 giugno l’Agenzia delle Entrate, oltre ad illustrare le regole generali che disciplinano il nuovo istituto del Concordato preventivo biennale, risponde ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori.

Versamento dell’imposta sostitutiva da parte dell’impresa familiare
Al paragrafo 6.10 della Circolare n. 18/E del 2024 è stato chiarito che, nel caso in cui nel corso del periodo d’imposta 2024 il contribuente forfetario abbia percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, può optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato (art. 31-bis Decreto CPB).
Relativamente alle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui l’opzione venga invece effettuata da parte di un’impresa familiare, spiegano le Entrate, pur adottando le regole di imputazione del reddito tra titolare e collaboratori previste dall’articolo 5, comma 4, del TUIR, l’imprenditore familiare deve provvedere direttamente al versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 64, della L. n. 190/2014 per il regime forfetario.