Con la Risposta n. 419 del 18 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i prospetti attestanti gli assegni vitalizi percepiti da consiglieri o ex-consiglieri regionali, debbano essere ricompresi tra gli atti indicati nell' art. 26 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e, pertanto, siano da considerarsi esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.
Gli stessi, infatti, svolgono la funzione di quietanzare le somme erogate, oltre che di indicare l'imponibile lordo, le trattenute di legge e l'importo netto da liquidare che viene accreditato, tramite il Tesoriere del Consiglio, sul conto corrente bancario di cui l'istante è il titolare.