Con la sentenza n. 7436 del 2 dicembre 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Sezione 2) è intervenuta sul riparto dell’onere della prova in caso di cessione d’azienda ai fini della responsabilità solidale per debiti tributari, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 472/1997.

I giudici hanno chiarito che, quando l’Amministrazione finanziaria agisce nei confronti del cessionario, spetta al Fisco dimostrare l’esistenza del debito tributario. Una volta assolto tale onere, grava invece sul cessionario la prova che il debito sia estraneo al ramo d’azienda oggetto di trasferimento.

La pronuncia accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone (sentenza 3 settembre 2022, n. 412). Nel caso concreto, essendo il giudizio stato instaurato prima del 4 gennaio 2024, la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello da parte dell’Agente della riscossione. Tale documentazione ha consentito di provare sia l’avvenuta escussione della società cedente sia l’esistenza del debito.

Non essendo stata fornita prova dell’estraneità del debito al ramo d’azienda ceduto, la responsabilità solidale del cessionario è stata confermata.