Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha aggiornato il Codice deontologico della professione. In particolare, sono state apportate modifiche all'art. 39 (Rapporti con i mezzi di informazione e di comunicazione sociale), in tema di utilizzo dei social media da parte degli iscritti.

Di seguito la nuova formulazione dell'art. 39:

  1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza delle disposizioni del presente Codice.
  2. Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l’iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l’immagine e il decoro della professione, assicurando l’osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli 6, commi 1 e 2, 11, 15, comma 2, 28, comma 1 e 29, comma 1.