Con il P.O. 47/2020 l’ufficio Pronto Ordini del CNDCEC risponde ad un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria in cui si chiede se un iscritto che sceglie il patteggiamento in un procedimento penale che lo vede coinvolto, si trovi ad avere delle ripercussioni sulla professione e costringa il Consiglio di Disciplina ad agire nei suoi confronti.

In sintesi, nella risposta fornita, viene precisato che il Consiglio di Disciplina, venuto a conoscenza della sentenza penale di patteggiamento a carico di un iscritto, deve necessariamente disporre l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del professionista ed effettuare in tale sede una autonoma valutazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, indicando specificamente le norme di legge o del Codice Deontologico della professione che si assumano violate dall’incolpato.
Inoltre, ai sensi dell’art. 50, del D.Lgs. n. 139/05, al comma 6, “Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria.

Il Collegio di Disciplina, dunque, dovrà valutare disciplinarmente la condotta dell’iscritto anche qualora la sentenza penale di patteggiamento riguardi fatti commessi dal professionista al di fuori dell’esercizio professionale, laddove questi ultimi compromettano la reputazione professionale e/o l’immagine della categoria.