L’Agenzia Entrate, con la Risposta n. 147 del 16 luglio 2026, ribadisce un principio ferreo: la dichiarazione integrativa serve a correggere errori, non a cambiare idea per mere valutazioni di convenienza. Unica eccezione consentita dalla norma: il passaggio dalla richiesta di rimborso all’utilizzo in compensazione.
Di fronte a scelte dichiarative rivelatesi a posteriori meno convenienti, i contribuenti non possono utilizzare liberamente lo strumento della dichiarazione integrativa per rimescolare le carte. È questa, in sintesi, la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nella Risposta n. 147 del 16 luglio 2026, che traccia un confine netto tra gli errori materiali e i “ripensamenti” sulle modalità di fruizione dei crediti.
La vicenda sottoposta all’Amministrazione Finanziaria ha come protagonista una società consolidante. Dal modello Consolidato nazionale e mondiale (periodo d’imposta 2023) era emerso un corposo credito Ires. La società, con una prima dichiarazione integrativa, aveva destinato una quota di questo credito alla cessione infragruppo (ex art. 43-ter del Dpr 602/1973) e la restante parte a rimborso.
A distanza di tempo, la società chiedeva di poter presentare una nuova integrativa per cambiare la destinazione della quota residua: non più a rimborso, ma ulteriore credito da cedere all’interno del gruppo.
L’Agenzia ha respinto la soluzione prospettata dalla società contribuente, facendo perno su una lettura rigorosa dell’articolo 2 del Dpr n. 322/1998:
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Nessun errore da correggere: il comma 8 dell’art. 2 permette le integrative per rimediare a errori o omissioni. Nel caso specifico, tuttavia, l’indicazione del credito e la richiesta di rimborso erano frutto di una scelta originaria consapevole e formalmente corretta. Non essendovi alcun errore, non è invocabile questa disposizione.
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Deroga inapplicabile: il legislatore ha previsto un’apposita scappatoia al comma 8-ter, permettendo al contribuente di modificare una scelta pregressa, ma solo per trasformare una richiesta di rimborso in un utilizzo in compensazione (purché il rimborso non sia stato nemmeno parzialmente erogato e l’integrativa avvenga entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria).
L’Agenzia precisa che questa deroga non è suscettibile di interpretazione estensiva: la norma parla chiaro, permettendo il passaggio verso la compensazione, ma senza menzionare in alcun modo la cessione del credito.