L’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante, a scelta del beneficiario, in due modi:

  • tramite accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
  • tramite riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Tale scelta è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
Nello specifico, la scelta può essere modificata fino al momento del riconoscimento della somma, cioè fino a quando l’esito dell’istanza non viene esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

In caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice tributo “6941”.

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