L’articolo 1, comma 1, del DL 41/2021 (Decreto “Sostegni”) prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, e come previsto dal comma 7 del citato articolo, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

A questo scopo, con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile l’Agenzia Entrate ha istituito gli appositi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

  • per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
    • “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”
       
  • per la restituzione del contributo non spettante:
    • “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
    • “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
    • “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.