Con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha stabilito che i rigorosi criteri del Manuale di Frascati dell’OCSE non possono essere applicati retroattivamente per valutare le attività agevolabili ai fini del Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo relative ai periodi d’imposta antecedenti al 2020.

I dettagli della pronuncia

Il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva l’appello proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dall’Agenzia Entrate. Il Collegio ha chiarito che per le annualità precedenti al 2020 l’ammissibilità dei progetti deve essere valutata esclusivamente sulla base della normativa vigente all’epoca (D.L. n. 145/2013 e D.M. 27 maggio 2015). I cinque stringenti requisiti del Manuale di Frascati sono divenuti giuridicamente vincolanti solo con la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, la quale ha avuto carattere innovativo e non semplicemente ‘interpretativo’.

Il principio del ‘progresso aziendale’ 

Secondo i giudici, applicare i criteri di Frascati a ritroso stravolgerebbe la ratio originaria della norma. Per il periodo pre-2020, infatti, non era necessario che l’attività di ricerca producesse un ‘avanzamento assoluto’ delle conoscenze scientifiche rispetto allo stato dell’arte mondiale. Ai fini dell’agevolazione era sufficiente che i progetti determinassero un effettivo progresso tecnologico e di processo all’interno della specifica e singola realtà aziendale, anche qualora tali conoscenze fossero già note al di fuori dell’impresa.

Cosa cambia per le imprese

La sentenza assume un’importanza cruciale perché delegittima i numerosi dinieghi di certificazione e recuperi a tassazione operati dal Fisco sulla base di un’applicazione retroattiva del Manuale. Questa pronuncia offre un solido appiglio a favore delle imprese nei molti contenziosi tributari ancora pendenti e nelle verifiche in corso.