Con il Provvedimento del 15 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

I beneficiari del credito d’imposta, utilizzando il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” allegato al provvedimento, potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

La suddetta comunicazione dovrà essere inviata, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia entrate;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. 

Entro 5 giorni dalla presentazione della Comunicazione sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto (con l’indicazione delle relative motivazioni), che sarà a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Maggiori informazioni nel Provvedimento.