Con la Sentenza n. 34865 del 17 novembre 2021 la Corte di Cassazione, Sez. V Civile, è tornata ad esprimersi in tema di agevolazioni “prima casa” ed ha chiarito che il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione che impedisce il trasferimento della residenza, nel termine di 18 mesi, nel comune nel quale è sito l’immobile acquistato, non rappresenta una valida motivazione che possa evitare la revoca dell’agevolazioni.

Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, il mancato completamento nei termini previsti dei lavori di ristrutturazione e il conseguente mancato rilascio, da parte dell’ente locale, del certificato di abitabilità o agibilità, non costituiscono “causa di forza maggiore” che possa evitare quindi la decadenza del beneficio, in quanto non definibili come eventi “inevitabili, imprevedibili e assolutamente non imputabili alla parte”.