In caso contrario è legittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate che non riconosce al centro sportivo l’esercizio, in via esclusiva, di operazioni istituzionali no profit.

L’associazione sportiva dilettantistica che svolge anche attività commerciale, per detrarre l’Iva relativa alle cessioni imponibili, deve tenere, per queste, una rendicontazione separata rispetto alle operazioni riconducibili all’attività istituzionale e, quindi, non detraibili. Non è sufficiente una contabilità parallela nella quale riportare le cessioni commerciali. A precisarlo la Cassazione con la sentenza n. 24661 del 14 settembre 2021.