Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi: l’art. 121 del Decreto “Rilancio” (DL n. 34/2020) prevede infatti la possibilità di cedere il credito d’imposta, ma non pone limitazioni particolari sui soggetti che possono riceverlo, oltre a non prevedere la necessità verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Dunque, qualora le spese siano state sostenute negli anni 2020 e 2021 e siano relative agli interventi elencati nel comma 2 dell’art. 121, possono essere destinatari della cessione del credito d’imposta altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), anche se familiari.