La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la Sentenza n. 24475 del 3 settembre 2025, ha chiarito che in caso di liquidazione dell’imposta di registro da parte dell’Amministrazione finanziaria, a seguito del disconoscimento di un’agevolazione applicata al momento della registrazione dell’atto, il notaio rogante non risponde per l’imposta complementare.
La Corte ha chiarito che la responsabilità del notaio, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 (nel testo vigente ratione temporis), riguarda esclusivamente il pagamento dell’imposta principale e non delle imposte accessorie o complementari, come quella derivante dal disconoscimento dell’agevolazione.