Un debito superiore a 20mila euro farà scattare la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’imprenditore. La soglia andrebbe elevata ancora in considerazione della crisi pandemica e del conflitto in Ucraina.


“Bene l’innalzamento da 5.000 a 20.000 euro per un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’art 21-bis del DL 78/2010 relative al secondo trimestre 2022, che farà scattare da parte dell’Agenzia delle Entrate la segnalazione nei confronti dell’imprenditore per la composizione negoziata della crisi. Ma gli importi individuati andrebbero ulteriormente adeguati ed elevati anche in considerazione del periodo di crisi pandemica e del conflitto in Ucraina, che provocheranno ulteriori e gravi sofferenze alle imprese italiane”.

Lo afferma Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, dopo l’approvazione alla Camera di un emendamento al decreto Semplificazioni nell’ambito dell’iter di conversione, che recepisce la proposta presentata dallo stesso Consiglio nazionale in merito alla disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati di cui all’art. 25-novies del D.lgs. 14/2019 per la composizione negoziata della crisi, con particolare riferimento alla segnalazione a carico dell’Agenzia delle Entrate.

In base all’emendamento approvato, infatti, assumerà rilievo per l’Agenzia l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. In ogni caso, la segnalazione verrà inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro. Nella formulazione originaria della norma, invece, era contemplata una segnalazione del creditore fiscale in presenza di un debito Iva superiore a 5.000 euro.


“Il Consiglio nazionale ha contribuito al conseguimento di questo primo ed importante risultato – afferma Giovanna Greco, consigliera nazionale dei commercialisti delegata a Funzioni giudiziarie e ADR -, che si inserisce all’interno di un percorso istituzionale con il Ministero della Giustizia per la modifica delle soglie di allerta. Ancorché il complessivo assetto della norma appaia in linea con i principi espressi nella direttiva europea di incentivare anche le autorità fiscali e di sicurezza sociale a segnalare al debitore gli andamenti negativi, è necessaria una ulteriore rimodulazione in ragione della dimensione dell’azienda e del suo volume d’affari ai fini della determinazione dell’importo relativo al debito scaduto e non versato inerente all’imposta sul valore aggiunto”.