Con Circolare n. 9/2021 l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli fornisce alcuni chiarimenti circa il perimetro di applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto “Rilancio” (art. 124, comma 1), che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto di determinati beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 e per la cui cessione è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva al 5%.

Il comma 2 del citato art. 124 ha disposto tuttavia che, per il contenimento dell’emergenza, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sarebbero state esenti dall’IVA.

Nella Circolare l’ADM, ai fini di una corretta applicazione del trattamento IVA afferente ai beni in questione, precisa che:

  • sono soggette all’aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1 alla Circolare, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  • Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”;
  • sono esenti dall’IVA le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 2 alla Circolare, ai quali è stato associato a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Cadd Q103 “Esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178”.

Ai beni compresi nell’Allegato 2.1, invece, si applica l’esenzione dall’IVA per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda i beni elencati nell’Allegato 2.2, inseriti in TARIC a far data dal 1° gennaio 2021, l’esenzione dall’IVA si applica per le importazione effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.