L'articolo 66 del decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto una detrazione dall'imposta pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la Risposta n. 138 del 3 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il  datore di lavoro-sostituto d'imposta può riconoscere la suddetta detrazione ai lavoratori dipendenti in sede di conguaglio.