La riduzione dell’imposta dovuta con quella assolta sugli acquisti è ammessa per la concreta cessione di beni o servizi: senza attività reale, il diritto non può essere riconosciuto, anche se i requisiti formali sono rispettati.

L’Iva inerente ad operazioni ritenute oggettivamente o soggettivamente inesistenti non può essere portata in detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Testo unico sull’imposta sul valore aggiunto, Dpr n. 633/1972, a prescindere dal fatto che le parti si siano avvalse del meccanismo del reverse charge. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25256 del 15 settembre 2025.