Istruzioni dall’Inps in merito alle modalità per effettuare i conguagli contributivi nei casi in cui le somme relative ai fringe benefit annui, erogate ai lavoratori dipendenti, risultino superiori alle soglie di esenzione fissate per il periodo d’imposta 2023 dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.

Con Messaggio n. 3884 del 6 novembre l’Istituto fa il punto sulle novità normative introdotte dal Dl 48/2023 (“Misure fiscali per il welfare aziendale”), che ha fissato il limite massimo di esenzione ai lavoratori dipendenti con figli a 3.000 euro, includendo nella deroga al regime generale le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’Inps fornisce inoltre chiarimenti sui casi di eccedenza dei buoni benzina, fino a 200 euro esenti fiscalmente, che devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro, e indica le modalità di conguaglio dei fringe benefit, tramite flusso Uniemens, per le diverse categorie di datori di lavoro.

In merito al bonus carburante l’Istituto ricorda che l’agevolazione prevista dall’art. 1, coma 1 del Dl n. 5/2023, non rileva ai fini contributivi ma esclusivamente ai fini fiscali. Pertanto, il valore del bonus carburante erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.
Bonus carburante e bonus fringe benefit, precisa l’Istituto, sono sovrapponibili, di conseguenza:

  • è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale la quota relativa ai buoni benzina fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, o risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti;
  • non è assoggettata a contribuzione la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit.

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