La Legge di Bilancio 2026 ha consolidato l’impianto dei fringe benefit, mantenendo le soglie di esenzione degli ultimi periodi d’imposta.

In particolare, la disciplina, che deroga parzialmente all’art. 51, comma 3 del TUIR, prevede per il 2026 due distinti tetti di esenzione fiscale e contributiva:

  • la soglia ordinaria è fissata a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti
  • tale limite raddoppia a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o affidati).

Ricordiamo che per essere considerati “a carico”, i figli devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (soglia che sale a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

Il cosiddetto “Bonus Bollette” rientra nel calcolo cumulativo di questi limiti. Le aziende possono rimborsare o pagare direttamente le fatture relative a luce, gas e acqua. La prassi consolidata (si veda la Circolare AdE 23/2023) chiarisce che sono ammissibili le utenze relative a immobili ad uso abitativo detenuti dal dipendente o dai suoi familiari, incluse le spese condominiali ripartite o le utenze intestate al proprietario di casa ma riaddebitate analiticamente al locatario.

Per quanto riguarda i fringe benefit, l’azienda ha l’obbligo di acquisire e conservare la documentazione giustificativa. È ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del dipendente, il quale deve attestare di essere in possesso delle fatture originali e che le stesse non siano già state oggetto di rimborso presso altri datori di lavoro o enti.