L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Determina del 1 settembre 2025 che disciplina le condizioni e i criteri per consentire agli operatori economici di beneficiare della riduzione dell’importo della garanzia o dell’esonero dalla stessa relativamente ai diritti doganali.

L’istanza deve essere presentata tramite il sistema elettronico delle decisioni doganali (Customs Decisions System – CDS) al competente ufficio di garanzia, compilando l’allegato II, necessario per la raccolta delle informazioni utili al rilascio dell’autorizzazione alla garanzia globale (CGU). Il termine per il riconoscimento dell’esonero o della riduzione coincide con quello previsto per il rilascio dell’autorizzazione CGU, ossia 120 giorni dall’accettazione dell’istanza sul CDS.

Nel caso in cui il richiedente non sia già titolare di un’autorizzazione CGU o non vi sia un procedimento di autorizzazione CGU in corso, la richiesta viene presentata all’ufficio competente. Diversamente, nel caso di garanzia isolata con validità nazionale, costituita per merci specifiche o per dichiarazione specifica, la richiesta deve essere presentata all’ufficio di garanzia competente, in ragione del luogo ove si trovano le merci o viene presentata la dichiarazione.

L’importo della garanzia per i diritti doganali può essere:

  • ridotto fino al 50% dell’importo di riferimento (IdR),
  • ridotto fino al 30% dell’IdR,
  • esonerato fino al 100%, se ricorrono i requisiti previsti.

L’agevolazione è subordinata alla verifica delle condizioni stabilite dalla normativa unionale (art. 84 del Reg. delegato 2015/2446) e, in caso di soggetti AEO, alle specifiche valutazioni aggiuntive previste.