Nelle società per azioni e nelle s.r.l. di grandi dimensioni, la vigilanza sull’andamento aziendale e sulla correttezza dei conti è ripartita tra due organi distinti ma strettamente interconnessi: l’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore persona fisica o società di revisione).
In occasione dell’esame e dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, l’attivazione di canali di comunicazione fluidi e tempestivi tra queste due entità non rappresenta soltanto una buona pratica di governance, ma costituisce un preciso obbligo di legge volto a garantire la trasparenza e l’attendibilità dell’informativa societaria.
L’obbligo normativo dello scambio di dati: l’Art. 2409-septies del Codice Civile
Il cardine attorno al quale ruotano i rapporti tra i due organi è l’articolo 2409-septies del Codice Civile. La norma stabilisce una reciprocità informativa assoluta, imponendo un flusso costante di comunicazioni utili per l’espletamento dei rispettivi compiti d’istituto.
Art. 2409-septies c.c.: “Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.”
Nell’ambito delle procedure di chiusura dell’esercizio 2025, questo scambio mira a ottimizzare l’efficacia dei controlli incrociati affidati al collegio sindacale e al revisore, evitando duplicazioni di attività e focalizzando l’attenzione sulle aree a più alto rischio di errore o di frode.
Le aree di coordinamento critiche per il bilancio 2025
La pianificazione delle verifiche sul bilancio chiuso al 31.12.2025 richiede riunioni congiunte dedicate all’analisi di specifiche fattispecie che impattano sulla veridicità e sulla correttezza del documento contabile.
Le principali aree di confronto riguardano:
- la valutazione dei rischi e il sistema di controllo interno: condivisione delle debolezze significative individuate nel sistema amministrativo-contabile;
- la continuità aziendale (going concern): analisi congiunta dei presupposti e delle assunzioni poste dagli amministratori alla base dei piani previsionali;
- le operazioni con parti correlate: verifica della correttezza sostanziale e della trasparenza informativa delle transazioni intercorse tra la società e i soggetti collegati;
- le stime contabili complesse: valutazione della congruità dei fondi rischi, delle svalutazioni dei crediti e dei risultati dei test di impairment sulle immobilizzazioni.
Sintesi delle competenze e dei flussi informativi reciprocamente scambiati
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Flusso Informativo dal Revisore al Collegio |
Flusso Informativo dal Collegio al Revisore |
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Strategia generale e piano di revisione |
Risultanze dell’attività di vigilanza ex Art. 2403 c.c. |
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Errori identificati nel corso delle verifiche |
Segnalazioni o esposti pervenuti dai soci (ex Art. 2408 c.c.) |
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Carenze significative nel controllo interno delle scritture |
Rilievi su fatti censurabili o irregolarità di gestione |
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Bozza della relazione finale sul bilancio e giudizio |
Elementi di criticità sugli assetti organizzativi societari |
Modalità operative e verbalizzazione degli incontri
Per garantire il rispetto dei principi di comportamento emanati dal CNDCEC, gli incontri tra il collegio sindacale e l’organo di revisione contabile devono essere formalizzati. Non sono sufficienti scambi informali o comunicazioni telefoniche: le risultanze delle riunioni periodiche devono confluire in appositi verbali trascritti nel libro delle adunanze dei sindaci.
Nel corso delle verifiche sul bilancio 2025, il collegio acquisisce dal revisore la cosiddetta lettera di attestazione (o representation letter) e la relazione fondamentale sui punti chiave della revisione (Key Audit Matters – KAM, ove applicabile).
Questo coordinamento strutturato consente ai sindaci di redigere la propria relazione all’assemblea in piena consapevolezza dei nodi contabili emersi, offrendo ai soci un quadro informativo integrato, coerente e privo di asimmetrie conoscitive.