Il diritto societario, dopo la riforma del 2003, pone al centro della S.r.l. la figura del socio, compresa la sua libertà di uscire dalla compagine sociale.
Per comprenderne meglio l’operatività è però necessario distinguere nettamente tra il recesso inteso come diritto potestativo (esercitato unilateralmente) e il recesso inteso come accordo negoziale tra socio e società.
1. Il recesso “ex lege” (art. 2473 c.c.)
Il recesso “legale” è un atto unilaterale ricettizio con cui il socio decide di sciogliere il proprio legame con la società al verificarsi di determinate cause previste dalla legge
L’art. 2473 c.c. in particolare, prevede che sia l’atto costitutivo a determinare quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità, ma in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno acconsentito:
- al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società,
- alla sua fusione o scissione,
- alla revoca dello stato di liquidazione
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo
- e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai.
Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può inoltre recedere:
- quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
- quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio;
- all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
Caratteristiche principali:
- Indisponibilità delle cause: le cause legali non possono essere soppresse dallo statuto.
- Procedimento rigido: la legge impone termini stretti per la comunicazione (15 giorni dall’iscrizione della delibera o 180 giorni di preavviso per le società a tempo indeterminato).
- Criterio di liquidazione: il valore del rimborso è determinato in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la determinazione spetta a un esperto nominato dal tribunale.
- Termine di pagamento: la liquidazione deve avvenire perentoriamente entro 180 giorni.
2. Il “recesso consensuale”
Il cosiddetto “recesso consensuale” non è propriamente un recesso in senso tecnico-giuridico, bensì un contratto atipico di risoluzione del rapporto sociale (basato sull’art. 1372 c.c.).
Si configura come un accordo tra il socio recedente e la società (rappresentata dall’organo amministrativo, previa autorizzazione assembleare).
Caratteristiche principali:
- Autonomia negoziale: non occorre che sussista una “giusta causa” o una fattispecie prevista dalla legge o dallo statuto. È sufficiente l’accordo tra le parti.
- Flessibilità della liquidazione: le parti possono concordare un valore della quota diverso dal valore di mercato (purché non lesivo dei diritti dei creditori o non configurante un’operazione fraudolenta).
- Dilazione dei pagamenti: il termine dei 180 giorni può essere ampiamente derogato per venire incontro alle esigenze di cassa della società.
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Non ammessa (se sussiste la causa) |
L’assemblea deve approvare l’accordo |
Nella pratica il passaggio dal recesso ex lege a quello consensuale richiede estrema attenzione a 3 profili:
A. La tutela del capitale sociale
Indipendentemente dalla natura del recesso, se la società non dispone di riserve disponibili sufficienti per rimborsare il socio, dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale. In questo caso, il recesso (anche consensuale) rimane condizionato alla mancata opposizione dei creditori sociali entro 90 giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.
B. La determinazione del prezzo
Mentre nel recesso legale il prezzo è “imposto” dai criteri dell’art. 2473 c.c., nel recesso consensuale un prezzo troppo elevato potrebbe essere configurato come una distribuzione occulta di utili o un atto distrattivo, mentre un prezzo troppo basso potrebbe essere contestato sotto il profilo fiscale o fallimentare.
C. Formalità pubblicitarie
Entrambe le fattispecie richiedono il deposito presso il Registro delle Imprese per l’aggiornamento della compagine sociale. Il notaio interviene solitamente per verbalizzare la delibera assembleare che approva l’accordo o per autenticare l’atto di cessione/annullamento della quota.
3. Principali differenze
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Fattore |
Recesso ex lege |
Recesso consensuale |
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Natura giuridica |
Atto unilaterale potestativo |
Accordo contrattuale (bilaterale) |
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Presupposti |
Cause specifiche |
Consenso di entrambe le parti |
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Valutazione quota |
Valore di mercato (oggettivo) |
Valore pattuito (soggettivo/negoziale) |
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Termini di pagamento |
180 giorni (inderogabili unilateralmente) |
Rimessi alla volontà delle parti |
Conclusioni
Il recesso consensuale rappresenta uno strumento di straordinaria elasticità per la gestione dei conflitti soci-società o per il turnover generazionale. La sua superiorità rispetto al recesso legale risiede nella possibilità di pianificare finanziariamente l’uscita, evitando che un esborso immediato e massiccio (entro i 180 giorni legali) possa mettere a rischio la continuità aziendale.
È tuttavia imprescindibile che l’accordo sia cristallizzato in un documento che regoli non solo il quantum, ma anche le garanzie per il pagamento dilazionato e le manleve per eventuali passività sopravvenute.