Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Il rischio penale dell’attività dell’esperto facilitatore nella composizione negoziata”, che si sofferma su una delle novità di maggior interesse contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’esperto della composizione negoziata, analizza i potenziali profili di una sua responsabilità penale.
L’esperto, spiegano i Commercialisti, il soggetto terzo ed indipendente chiamato a facilitare le trattative nell’ambito della composizione negoziata, non è equiparabile all’attestatore e non è investito di un munus pubblicistico, così che non possa essergli contestata alcuna ipotesi riconducibile ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione o ai delitti contro l’amministrazione della giustizia.
Dopo aver escluso gli ambiti di responsabilità dai quali l’esperto risulta chiaramente estraneo, il documento analizza la delicata questione della sua eventuale responsabilità, qualora sussistano i presupposti per l’applicazione delle ordinarie regole sul concorso di persone nei reati eventualmente commessi dall’imprenditore o da altri soggetti con cui abbia avuto rapporti.
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