Le misure di favore previste in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’edilizia economica e popolare si applicano soltanto agli atti e ai contratti di edilizia “sovvenzionata”.

Ai fini dell’imposta di registro, le agevolazioni in tema di edilizia economica e popolare previste dall’articolo 32 del Dpr n. 601/1973 si applicano soltanto per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo quarto della legge n. 865/1971 affidati ad istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale. Questo il principio di diritto ribadito con la recente ordinanza n. 21785/2025 della Corte di Cassazione.