Con un provvedimento del 2 novembre 2021 l’Agenzia Entrate ha definito le modalità di determinazione e di pagamento delle commissioni dovute dalle imprese con attività internazionale per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali.

Per accedere alla procedura le imprese con attività internazionale dovranno presentare un’istanza all’Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate (Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, Settore Controllo), redatta in carta libera, che potrà essere inviata all’Ufficio a mezzo PEC all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it o, in alternativa:

  • a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
  • tramite consegna diretta all’Ufficio, che ne rilascia ricevuta all’atto della presentazione.

Negli ultimi due casi, copia dell’istanza e della relativa documentazione dovranno essere prodotte anche in formato elettronico o, in alternativa, inviate all’indirizzo: dc.gci.controversieinternazionali@agenziaentrate.it.

L’ammissibilità dell’istanza è subordinata al pagamento di una commissione, da versare tramite modello F23 prima della presentazione dell’istanza, alla quale va allegata la ricevuta di pagamento.

Le modalità per la quantificazione della commissione viene così determinata:

  • qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia inferiore a 100 milioni di euro, la commissione è pari a 10.000 euro;
  • qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro, la commissione è pari a 30.000 euro;
  • qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia superiore a 750 milioni di euro, la commissione è pari a 50.000 euro.

Maggiori informazioni nel Provvedimento.