Al via la possibilità, per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio di Startup e PMI innovative, di presentare la domanda per ottenere l’incentivo fiscale previsto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8) e concesso ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

L’agevolazione è pari al 50% dell’investimento effettuato che, nelle startup innovative è agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro per ciascun periodo di imposta e, nelle PMI innovative, fino ad un massimo di 300 mila euro (oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta).

La presentazione della domanda (1° marzo – 30 aprile 2021), la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” deve essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica appositamente predisposta dal Ministero dello sviluppo Economico che, con la Circolare del 25 febbraio 2021, ne ha definito le modalità operative per l’accesso ed il funzionamento.

L’istanza deve essere trasmessa al Ministero prima dell’effettuazione dell’investimento nell’impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore. La start-up o PMI innovativa deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro imprese al momento dell’investimento; pertanto, ai fini dell’agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell’istanza. 

Tutte le informazioni utili nella Circolare.