Con Sentenza n. 9645 del 10 aprile 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che l’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie prescritta dall’art. 32, comma 1, n. 7) D.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7) D.P.R. n. 633 del 1972 esplica una funzione meramente organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, la quale può essere determinata soltanto dalla materiale assenza della detta autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.