Il chiarimento riguarda integratori e preparazioni per la nutrizione sportiva in polvere, capsule, compresse e barrette: determinante la classificazione doganale effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con Risposta n. 64 del 3 marzo l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito all’aliquota Iva da applicare ad alcune tipologie di integratori alimentari.

L’Istanza di interpello è presentata da un’azienda italiana attiva nella ricerca, sviluppa, produce e distribuisce dispositivi medicali estremamente innovativi, e chiede chiarimenti sull’aliquota Iva da applicare a una serie di integratori alimentari e preparazioni destinate alla nutrizione sportiva o funzionale, commercializzati  sotto forma di polveri, capsule, compresse e barrette, per i quali la società ha ricevuto i pareri tecnici da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne ha definito la rispettiva classificazione doganale.

L’ADM ha classificato i prodotti da 1 a 17 nella voce 2106 della Nomenclatura combinata («preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove») e quelli da 18 a 21 nella voce 1806 («cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao»).
Richiamando il proprio consolidato orientamento di prassi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che entrambe le categorie possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%, in quanto riconducibili rispettivamente ai numeri 80 e 64 della Tabella A, Parte III, del d.P.R. n. 633/1972.