In tema di accertamento ai fini Irap la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11086 del 27 aprile 2021, ha affermato che, sebbene l'uso di uno studio non sia di per sé indice dell'esistenza di autonoma organizzazione, costituisce però oggetto dell'accertamento di fatto del giudice di merito, che deve valutare anche il profilo delle dimensioni e delle caratteristiche dello studio, poste in relazione al normale svolgimento di quella specifica attività, la verifica della "eccedenza" del bene strumentale rispetto al "minimo indispensabile per l'esercizio di attività in assenza di organizzazione" (Cass., 28 giugno 2017, n. 16072, in relazione ad un ragioniere).
L'utilizzo di due studi, dunque, non può essere ritenuto una spesa rientrante nel "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività di avvocato.