Chi svolge attività esenti IVA e paga al fornitore un’imposta non dovuta non può chiederne il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria. Il principio, già riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE e dalla Cassazione, è stato confermato dalla CGT della Puglia, con la Sentenza n. 3622 del 1 dicembre 2026, respingendo l’appello di un contribuente.
La controversia riguardava l’IVA applicata dai gestori dell’energia elettrica anche sugli oneri generali di sistema (OGSE), che per loro natura tributaria avrebbero dovuto restare fuori dalla base imponibile.
Secondo i giudici pugliesi, il cliente che subisce la rivalsa non è il soggetto passivo dell’imposta e quindi non ha un rapporto diretto con il Fisco. Può, in ogni caso, agire in sede civile contro il fornitore per recuperare quanto versato indebitamente.