L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone che i termini di decadenza per l’accertamento fiscale sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

Quanto al requisito soggettivo, il beneficio della riduzione dei termini è riservato ai soggetti passivi IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Con riguardo ai requisiti oggettivi, la riduzione dei termini si applica soltanto in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.

L’efficacia della riduzione dei termini di accertamento è inoltre subordinata ad apposita comunicazione in dichiarazione dei redditi, con riguardo a ciascun periodo d’imposta.

Nella risposta n. 77/2026 l’Agenzia Entrate ha ribadito che ai fini della corretta individuazione delle ”operazioni di ammontare superiore a 500 euro”, da compiersi mediante pagamenti tracciabili devono essere considerate la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoratore autonomo (compreso, nel caso in esame, l’acquisto di valori bollati).

In particolare, la società istante riteneva che tale spesa, essendo priva di rilevanza ai fini IVA e non soggetta a fatturazione elettronica, non dovesse compromettere il regime premiale. L’amministrazione finanziaria ha però espresso un parere di segno opposto: la tracciabilità deve riguardare la totalità delle attività poste in essere nell’esercizio dell’impresa o della professione. Di conseguenza, anche un singolo pagamento superiore alla soglia citata non effettuato tramite strumenti tracciabili comporta la decadenza dal beneficio per l’intero periodo d’imposta.

Per consolidare questa protezione biennale è dunque necessario che il contribuente rispetti tre requisiti fondamentali:

  • la documentazione di tutte le operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI o memorizzazione telematica dei corrispettivi;

  • la garanzia di tracciabilità per ogni incasso e per ogni acquisto superiore a 500 euro, comprensivo di oneri e imposte;

  • l’indicazione della sussistenza di tali presupposti nella dichiarazione annuale dei redditi.