Con Risposta n. 10 del 15 luglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che  l’armatore persona fisica che non opera nell’ambito di un’attività d’impresa commerciale non può agire, su propria opzione, come sostituto d’imposta, e dunque non può effettuare le ritenute d’acconto sugli emolumenti corrisposti al proprio personale di bordo.

L’istanza era stata presentata da un armatore non imprenditore che chiedeva di poter applicare comunque le ritenute fiscali ai propri dipendenti, in modo analogo a quanto avviene per i soggetti obbligati secondo l’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia ha però risposto negativamente, ribadendo che, in base al citato articolo, le persone fisiche assumono la qualifica di sostituto d’imposta e devono quindi ottemperare a tutti gli obblighi fiscali connessi alla predetta qualifica, solo se esercitano imprese commerciali o agricole o se esercitano arti e professioni.